Università di Modena e Reggio Emilia

 

10 maggio 2012

NEWS

AGGIORNAMENTI

Lo stato dell'arte sui compiti degli RLS di Ateneo.

Veleni in laboratorio....chiarimenti

In merito all’articolo comparso il primo maggio 2009 su “Il Resto del Carlino di Modena”, a firma di Alessia Pedrielli, si intende rendere nota la cronaca degli avvenimenti e chiarire alcune imprecisioni riscontrate.

Riunione periodica-2009

E' indetta la riunione periodica il 22 aprile 2009 alle ore 10.00 presso la sala del Consiglio di amministrazione.

Convegno nazionale RLS - Università ed Enti di Ricerca

Il 5-6 dicembre 2008 si è tenuto a Perugia il IV convegno nazionale RLS...

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Benvenuti nel sito RLS di Ateneo

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  (RLS) è una figura che si caratterizza, per l’apporto di consulenza che è in grado di offrire, in ragione di essere rappresentativa di tutti i lavoratori.
Compito essenziale è quello di rendersi disponibile al confronto e al dialogo il che può avvenire anche assumendo posizioni divergenti e conflittuali, con le altre componenti del mondo del lavoro.

Nell’amministrazione universitaria, questa figura è stata istituita con il “Contratto collettivo decentrato, allargato anche ai rappresentanti sindacali del personale docente e ricercatore in materia di status e attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ateneo" sottoscritto il 6 luglio 1999.

Nel nuovo testo unico 81/2008 all'art.50 sono state ancor meglio definite le specificità del ruolo:
a) accede ai luoghi di lavoro.. b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione.. c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente.. d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37... e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.. f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.. g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, con 8 ore di aggiornamento... h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori… i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito.. l) partecipa alla riunione periodica.. m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione.. n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.. o) può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

E' necessario porre l'attenzione al fatto che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli collegati allo stress, al fatto di essere donne, minori, lavoratori dipendenti da altri paesi.
 
 

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