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Il SISTEMA PREMIALE NON E' UN SISTEMA PUNITIVO

La vita lavorativa di ognuno di noi è molto complessa ed è molto difficile trovare spazio ed energie per adempiere a tutti i compiti a cui siamo chiamati. Ascoltando le notizie di questi giorni di allagamenti, frane, problematiche legate al territorio e all’ambiente, e quelle che ci raggiungono nel corso di tutto l’anno di incidenti e morti sul luogo di lavoro, è legittimo sospettare che non sempre si è attenti alla prevenzione; sollecitati, dal nostro servizio di prevenzione e protezione che ha avuto la percezione di una partecipazione modesta all’iniziativa dell’Università di Modena e Reggio-Emilia per la formazione sulla sicurezza FAD SicurMORE, abbiamo pensato di scrivere poche righe, molto sintetiche per richiamare l’attenzione su queste problematiche. Il regolamento in materia di prevenzione e sicurezza emanato con prot.11691 in data 6/07/2012 dal Rettore dell’Università di Modena e Reggio-Emilia recita all’art.4 : “l’Università assume come valore fondamentale la sicurezza sui luoghi di studio e di lavoro, perseguendo politiche di prevenzione e sostenendo l’informazione e la cultura delle buone pratiche utili alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro”. Dal dettato del DLGS 81/2008 che precisa le responsabilità di ognuno di noi all’interno del luogo di lavoro, si evince che esiste un sistema di responsabilità condivise tra tutti i lavoratori: Rettore, dirigenti, docenti, tecnici, studenti. Il Rettore, in quanto datore di lavoro, ha la responsabilità organizzativa in materia di sicurezza cioè ha l’obbligo di: - provvedere alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, - vigilare sulla sicurezza esercitando un controllo “continuo e pressante” per imporre il rispetto della normativa da parte dei lavoratori. Inoltre può utilizzare uno strumento, la delega di funzioni, che serve a ripartire le responsabilità e gli obblighi tra tutti i lavoratori e, primariamente, sui dirigenti o responsabili delle attività. I dirigenti nell’Università sono i responsabili delle attività didattiche, di ricerca e di assistenza, hanno il compito di organizzare l’attività lavorativa e vigilare su di essa, richiamare i preposti alla collaborazione e all’attuazione dei compiti di tutela previsti a carico del dirigente. Tra i vari compiti e funzioni delegati al responsabile delle attività (art. 8) il punto 5 precisa: ” Frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Rettore, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte; e il punto 6: “Ferme restando le attribuzioni di legge del Rettore, in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, il Responsabile della attività, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Rettore e informa tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati”. Secondo il codice penale, anche i preposti, pur senza poteri decisionali e di spesa, hanno responsabilità in quanto hanno il compito di sovraintendere all’attività di altri lavoratori garantendo l’attuazione delle direttive ricevute e vigilare sulla sicurezza anche verificando la conformità delle attrezzature alle prescrizioni dei legge e la loro pericolosità. Infine il T.U. (DL81/2008) all’art 20 stabilisce gli obblighi del lavoratore (TUTTI): prendersi cura della sicurezza propria e degli altri lavoratori; osservare le disposizioni del datore di lavoro; utilizzare correttamente le attrezzature e i DPI, sottoporsi a sorveglianza sanitaria; partecipare a formazione ed addestramento; inoltre (art 59) prevede sanzioni penali ed amministrative anche a carico del lavoratore. Per infortuni o malattie professionali, la responsabilità dell’ente è esclusa in caso di adozione di modelli di organizzazione e gestione (per noi il Regolamento UNIMORE 2012) ossia, se l’evento è imputabile alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, a comportamenti sbagliati rispetto al modello di organizzazione e gestione della sicurezza adottato. Il decreto rettorale (http://www.spp.unimo.it/regol-disp-int/2012_UNIMORE_REG_SIC_8108.pdf) prevede un sistema di Gestione della Salute e Sicurezza con la costituzione di un organismo di vigilanza (composto dal direttore generale, dall’SPP, dal medico competente, dall’addetto al servizio di prevenzione e protezione, dai rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza, integrato dall’esperto qualificato e dal Responsabile della direzione tecnica) con i compiti di valutare i report delle visite ispettive interne effettuate dal “servizio di verifiche interne” che utilizzerà degli indicatori di processo. Il sistema premiale prevede un’incentivazione positiva ai dipartimenti che dimostrano attenzione ai temi della sicurezza (la somma disponibile per tutto l’ateneo è “modesta”), si basa soprattutto sulla corretta applicazione delle normative, il processo sfocerà in un modello positivo, non ci saranno sanzioni disciplinari.