ࡱ> KMJ5bjbj4D-ZZZZZnnnn$n 0$:BZZZAAAZZAAAA,n'Au0 A7 AAZU AA  :TESTO CONCORDATO NELLA SEDUTA DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, ALLARGATA ANCHE AI RAPPRESENTANTI SINDACALI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE, DEL 3.6.1999, IN MATERIA DI STATUS E ATTIVIT DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI ATENEO C:\Documenti\RLS\Accordorls.rtf Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale premesso che Le norme che disciplinano le attivit dei rappresentanti per la sicurezza sono le seguenti: - Art.19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626; - (relativamente al personale tecnico-amministrativo ed esperti e collaboratori linguistici) Contratto Collettivo Quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza" sottoscritto il 10.7.1996; concordano di adottare il regolamento di seguito specificato in materia di status ed attivit dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ateneo: 1) La sicurezza allinterno dellAteneo LAmministrazione dellUniversit degli Studi di Modena e Reggio Emilia, al fine di dare attuazione alle normative attualmente in vigore in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ha ritenuto oppurtuno costituire: a) Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) con i compiti principali di individuazione e valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure di prevenzione e protezione, attuazione di un sistema di controllo di tali misure e proposizione di programmi di formazione ed informazione per i lavoratori. b) La figura del Medico Competente con le funzioni principali di realizzare la sorveglianza sanitaria per tutto il personale dellAteneo e di valutazione del rischio lavorativo. c) Le figure degli esperti qualificati in radioprotezione con funzioni di classificazione dei locali e di individuazione dei lavoratori in merito alle radiazioni ionizzanti. d) in ogni caso, per ci che riguarda la sicurezza allinterno dellAteneo, si fa riferimento al "Regolamento per lattuazione della sicurezza e salute dei lavoratori dellUniversit degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in ottemperanza dei DD. Legislativi 626/94 e 242/96 e del Decreto 363/98." emanato con Decreto Rettorale n 25 del 1/4/99. 2) Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori Per quanto riguarda il numero dei Rappresentanti e la procedura delle elezioni si fa riferimento a quanto stipulato nel Contratto Collettivo decentrato del 16/10/98. Dato che la realt universitaria in continua evoluzione, il numero di tutti gli R.L.S. (personale tecnico - amministrativo, personale docente e ricercatore, studenti) potr essere aggiornato, nelle sedi opportune, ogni 3 anni fs24 (prima di ogni votazione). LAmministrazione comunica la designazione ai Responsabili delle strutture presso cui prestano servizio i lavoratori che assumono le funzioni di R.L.S., specificandone i compiti previsti dallart. 19 del D.Lgs. 626/94 e il numero di ore che saranno utilizzate da ogni R.L.S. per svolgere la propria attivit. . 3) Attribuzioni degli R.L.S. Le attribuzioni degli R.L.S. sono quelle previste dallart. 19 del D. Lgs. 626/94. In particolare i compiti degli R.L.S. sono: - verificare lapplicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, anche attraverso laccesso ai luoghi di lavoro; - acquisire notizie dai lavoratori riguardo ad eventuali insufficienze dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) e, pi in generale, sui problemi che riguardano la salute e la sicurezza, promuovendo la partecipazione di tutti i lavoratori nella risoluzione dei problemi; - svolgere un ruolo propositivo di elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione; - partecipazione alla riunione periodica con il Magnifico Rettore (art. 11 D.Lgs. 626/94); - possibilit di far ricorso alle autorit competenti. Gli R.L.S. hanno diritto di partecipare alle riunioni della contrattazione decentrata quando si discuta di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, rispettando gli ambiti e i limiti della contrattazione decentrata nazionale. Gli R.L.S. sono convocati dallAmministrazione quando si discuta di formazione in materia di sicurezza (art. 22 D. Lgs. 626/94). Gli R.L.S. hanno diritto di ricevere una formazione adeguata entro 6 mesi dalla nomina. LAmministrazione ha facolt di consultare in modo tempestivo e preventivo, gli R.L.S. in merito: - alla designazione del Responsabile del S.P.P.; - alla formazione dei lavoratori di cui al 5 comma dellart.22 D. Lgs. 626/94. LAmministrazione si impegna a fornire agli R.L.S. tutti i documenti, approvati dai diversi organi dellUniversit, in cui sono stati discussi e/o approvati dei provvedimenti inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare lAmministrazione si impegna a fornire copia del bilancio preventivo e consuntivo relativamente ai capitoli di spesa inerenti la sicurezza. Agli R.L.S. devono essere fornite, da parte dellAmministrazione, tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorit competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione e igiene. Alle specifiche richieste effettuate in forma scritta dagli R.L.S., lAmministrazione tenuta a rispondere con sollecitudine e comunque entro i termini di cui al Regolamento di Ateneo attuativo della Legge 7.8.1990, n.241 e, ove non previsto, entro trenta (30) giorni, termine generale previsto dalla suddetta Legge. Gli R.L.S. hanno facolt di avvalersi di consulenti senza oneri a carico dellAmministrazione. Gli R.L.S. hanno diritto di accesso al documento di cui allart.4 commi 2 e 3 del D. Lgs. 626/94, al registro degli infortuni sul lavoro di cui allart. 4 comma 5 lettera o) del D. Lgs. 626/94 nonch agli elenchi dei lavoratori esposti ai rischi individuati. 4) Accesso ai luoghi di lavoro degli R.L.S. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle funzioni lavorative delle strutture e con le limitazioni previste dalla legge. a) Attivit programmata, o programmabile: gli R.L.S. comunicano formalmente al Responsabile di struttura e per conoscenza al Rettore, almeno con 48 ore di anticipo, lintenzione di accedere ai luoghi di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al Responsabile del S.P.P. o ad un addetto di tale Servizio. b) Attivit non programmabili: in caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti o di situazioni anomale, gli R.L.S. vengono convocati insieme al Spp, affinch si possa procedere a sopralluogo congiunto. Al termine del sopralluogo dovr essere redatto il "verbale di constatazione irripetibile" il quale dovr essere sottoscritto da tutte le figure istituzionali partecipanti al sopralluogo. In caso di procedimento giudiziario il verbale, di cui sopra, diviene parte integrante del fascicolo relativo allincidente, come "prova provata". c) Attivit con richiesta di accesso a documentazione: qualora lattivit degli R.L.S. richieda laccesso a documenti aziendali, essendo indispensabile la presenza e la collaborazione del personale della struttura che detiene i documenti, necessario un accordo preventivo in merito alla data ed alle modalit di accesso alla struttura, tenuto conto di quanto previsto al punto IX "Informazione e documentazione aziendale" del Contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del Dec. Lgs. 19 settembre 1994, n.626, riguardanti il <>, sottoscritto il 10 luglio 1996. Per le attivit di cui ai punti a) e c) i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza dovranno utilizzare i permessi retribuiti orari pari a n.80 ore annue per rappresentante (vedi punto 5) ). Viceversa, il tempo necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al punto b) dovr essere considerato a tutti gli effetti attivit di servizio. Ogniqualvolta gli R.L.S. esercitano le loro prerogative sono tenuti a comunicare alla struttura di appartenenza il numero di ore che intendono utilizzare; in caso di attivit non programmabile, la comunicazione avverr successivamente. 5) Lavoro retribuito degli R.L.S. La base di riferimento per il monte ore complessivo a disposizione degli R.L.S. del personale tecnico amministrativo di n.80 ore annue per ogni R.L.S.., oltre ai permessi gi previsti per le Rappresentanze sindacali. Per lespletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dellart. 19 del D. Lggs. 626/94, non viene utilizzato il predetto monte ore e lattivit considerata tempo di lavoro. Sono considerate attivit programmata o programmabile (comprensive nelle 80 ore annue) le riunioni periodiche tra gli R.L.S. necessarie per fare proposte in merito allattivit di prevenzione (lettera m) art. 19 D. Lgs. 626/94. La gestione di queste ore dovr essere comunicata alle strutture presso le quali prestano servizio gli R.L.S. ed allAmministrazione in modo da definire una giusta programmazione dellattivit lavorativa. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolger mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli gi previsti per la loro attivit. (ai sensi del punto X "Formazione dei rappresentanti per la sicurezza" del Contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del Dec. Lgs. 19 settembre 1994, n.626, riguardanti il <>, sottoscritto il 10 luglio 1996). Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore. Per assicurare continuit di funzionamento, lAmministrazione ha facolt di assegnare un budget di ore di lavoro straordinario pi elevato alle strutture presso le quali prestano servizio gli R.L.S.. Tale assegnazione deve essere fatta solo a seguito di una richiesta del Responsabile della struttura. 6) Mezzi e strumenti per lesercizio delle funzioni. LAmministrazione si impegna a fornire agli RLS una sede, che sar utilizzata prevalentemente per lo svolgimento di riunioni e per larchiviazione di documentazione; la restante attivit potr essere svolta nelle strutture di appartenenza. La sede sar dotata di mobilio e attrezzature: un armadio a ripiani, due scrivanie, sedie, telefono, fotocopiatrice. Considerando che lattivit degli RLS si svolge parzialmente anche allinterno delle strutture di appartenenza, i responsabili delle strutture possono chiedere un rimborso forfettario, fino a un massimo di 1.000.000 lanno, per spese di materiale di cancelleria, telefono, fax e servizio fotocopie (tali spese effettivamente sostenute e regolarmente redicontate allAmministrazione saranno rimborsate alla Struttura interessata, per il 1999, mediante prelievo dal fondo di riserva di Ateneo e, per gli anni successivi, verr costituito un apposito cap. relativo ad ogni Struttura di afferenza degli RLS). Per consentire agli R.L.S. di scambiare informazioni tramite posta elettronica, lamministrazione mette a disposizione un PC collegato in rete per ogni Rappresentante che ne sia sprovvisto. La partecipazione a seminari e convegni disciplinata dalle norme di Ateneo relative alla formazione. 7) Garanzie e tutela degli R.L.S. Gli R.L.S. non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attivit e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalle legge per le Rappresentanze sindacali. 8) Disposizione finale I principi di cui al presente regolamento si applicano in quanto compatibili agli studenti e ai docenti, per le sedi di Modena e Reggio Emilia. DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE     P Q ] ^ R        _`uv<=hiķ h]76CJOJQJ]^JaJh]756OJQJ\]^Jh]76OJQJ]^Jh]7OJQJ^Jh]7CJOJQJ^JaJh]7CJaJh]7h]75CJ$\aJ$h]75OJQJ\^J;  Q ^     `v=^gd]7gd]7$a$gd]7=i$QO]c !#g%,&&'gd]7#$PQNO\]b c !!"##5#$$f%g%&&+&,&&&'''h]7CJOJQJ^JaJh]76OJQJ]^Jh]756OJQJ\]^Jh]75OJQJ\^Jh]77OJQJ^Jh]7OJQJ^Jh]7E'''(w)[*(+,@-n.p..///// 0'33333344C5E5c5$a$gd]7gd]7''''((v)w)Z*[*'+(+ ,:,,,?-@-m.n.o.p...////////// 0 0&3'333333333334444B5C5D5E5b5c5d5e5555h5h]76OJQJ]^Jh]7OJQJ^Jh]756OJQJ\]^Jh]7>c5e555$a$gd]7gd]721h:p5. 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